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 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE "DI SINISTRA" (Titolo 3)

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MessaggioTitolo: STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE "DI SINISTRA" (Titolo 3)   STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE "DI SINISTRA" (Titolo 3) Icon_minitimeVen Ott 03, 2008 10:30 pm

TITOLO 3 – Organizzazione dell’Associazione

Articolo 5

“Di Sinistra” è un’associazione nazionale. Sono organismi dell’associazione: Presidente, Segretario Politico, Coordinamento Nazionale, Coordinamento Regionale, il congresso nazionale e il congresso Regionale, i collettivi.

Articolo 6

Il congresso nazionale si riunisce almeno una volta l’anno. È costituito dai delegati eletti nei coordinamenti regionali in modo democratico, come da apposito regolamento stilato dal coordinamento nazionale.
Il congresso nazionale ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il programma nazionale dell’Associazione
- discutere e approvare le eventuali modifiche al presente statuto
- eleggere alla scadenza del suo mandato il Presidente
- eleggere alla scadenza del suo mandato il Segretario Politico
- eleggere alla scadenza del suo mandato il comitato dei garanti
- eleggere alla scadenza del loro mandato i membri del Coordinamento Nazionale
Il Congresso :
- viene convocato dal coordinamento nazionale
- viene presieduto e moderato dal Presidente
- viene annunciato da un avviso di convocazione contenente ordine del giorno, ora e giorno della convocazione e sede, è spedito via posta ordinaria o elettronica o tramite fax a tutti gli associati. Le convocazioni devono essere spedite entro, e non oltre, i 15 giorni dalla data prestabilita
- è tenuto a dibattere degli argomenti compresi nell’ordine del giorno
- viene convocato dal coordinamento nazionale o dalla metà più uno degli iscritti

Articolo 7

Il Presidente dell’associazione viene eletto a scrutinio segreto da ogni delegato del Congresso nazionale, che potrà esprimere solo una preferenza. In caso di parità tra candidati si procede per alzata di mano.
Il Presidente:
- è il responsabile legale dell’Associazione Nazionale e la rappresenta in giudizio
- è responsabile dell’esercizio finanziario nazionale
- rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione
- è componente di diritto del coordinamento nazionale
- non può essere rieletto per più di due mandati congressuali
- funge da moderatore durante il congresso nazionale (ove ha il diritto di sospendere il congresso in caso di estrema necessità, in caso di violazione di norme statutarie, norme dettate dal buon senso o dalla legge)
- è l’estremo garante delle norme statutarie
- designa un associato per la scrittura del verbale
- ha un mandato di 3 anni
- presiede e gestisce il comitato dei garanti
- non è il responsabile legale delle iniziative prese dei singoli associati senza l’approvazione del coordinamento

Articolo 8

Il Segretario politico viene eletto a scrutinio segreto da ogni membro del congresso nazionale che potrà esprimere una sola preferenza. In caso di parità tra i candidati si procede per alzata di mano.
Il Segretario politico:
- è il responsabile del Manifesto Politico, del codice etico e dei regolamenti
- detta la linea politica e sociale dell’Associazione (previa scelta del congresso nazionale)
- fa parte di diritto del coordinamento nazionale
- rappresenta ed esprime l’unità politica dell’Associazione
- ha un mandato di 1 anno e può essere rieletto senza limiti di rielezione

Articolo 9

Per la composizione del coordinamento le votazioni avvengono per scrutinio segreto e in caso di parità tra due o più eletti si procede per alzata di mano.
Il coordinamento:
- è il massimo organo di indirizzo dell’Associazione “Di Sinistra” tra un congresso e l’altro
- applica le decisioni assunte dal congresso
- discute e approva il programma annuale delle attività
- approva la nascita dei coordinamenti regionali
- discute e approva il Manifesto dei valori
- discute e approva il codice etico
- convoca il congresso nazionale (compresi quelli straordinari) approvando O.D.G. e regolamento
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni
- attua le scelte strategiche sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso nazionale
- può istituire commissioni di lavoro tematiche autogestite e aperte anche ai non iscritti
- ha potere decisionale per quanto concerne decisioni urgenti
- cura l’esecuzione delle delibere
- ha il compito di designare due tesorieri (all’interno dello stesso coordinamento) con il compito di mantenere formalmente i conti del bilancio consuntivo. I due tesorieri devono essere approvati dal Presidente
- ha un mandato di un anno e ciascun membro può essere rieletto senza limite di rielezione

Articolo 10

Il Congresso Regionale si riunisce almeno una volta l’anno. È costituito da tutti gli associati dell’Associazione nella regione del congresso.
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il programma regionale dell’Associazione
- eleggere alla scadenza del suo mandato il coordinatore regionale
- discutere e approvare il regolamento

Articolo 11

Il coordinatore regionale viene eletto a scrutinio segreto da ogni tesserato della regione del Congresso, che potrà esprimere una sola preferenza. In caso di parità tra i candidati si procede per alzata di mano.
Il coordinatore regionale:
- è responsabile dell’esercizio finanziario della rispettiva Associazione territoriale
- è responsabile legale dell’Associazione territoriale e la rappresenta in caso di giudizio
- è componente di diritto del coordinamento regionale
- può essere rieletto senza limiti di rielezione
- ha un mandato di un anno
- funge da moderatore durante il congresso regionale
- detta la linea politica dell’Associazione sui temi regionali (previa decisione e delibera del congresso regionale)

Articolo 12

Si fa riferimento al regolamento interno per la composizione del coordinamento. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto e in caso di parità tra due o più eletti si procede per alzata di mano.
Il coordinamento regionale:
- è il massimo organo di indirizzo dell’Associazione nella regione tra un congresso e l’altro
- applica le decisioni assunte al Congresso regionale
- discute a approva il programma annuale delle attività
- convoca il Congresso Regionale (compresi quelli straordinari) approvando O.D.G.
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni
- attua le scelte del congresso regionale
- può istituire commissioni regionali di lavoro tematiche autogestite e aperte ai non iscritti
- cura l’esecuzione delle delibere regionali
- ha il compito di designare due tesorieri (all’interno dello stesso coordinamento) con il compito di mantenere formalmente i conti del bilancio consuntivo regionale. I due tesorieri devono essere approvati dal Coordinatore regionale
- ha un mandato di un anno e ciascun membro può essere rieletto.

Articolo 13

L’elezione ad una carica esclude la possibilità di candidarsi per un’ulteriore carica.
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